Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti (“società delinquere potest”) per reati tassativamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi da persone fisiche: Apicali o Sottoposti, a vantaggio o nell’interesse dell’ente. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha tentato o materialmente realizzato il fatto illecito.
L’art. 6 del D.Lgs.231/2001 tuttavia contempla una forma di “esonero” dalla responsabilità dell’ente se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati.
Non avere il Modello 231/01 espone la Società a rilevanti rischi con sanzioni pecuniarie, interdittive, di confisca dei beni e pubblicazione della sentenza con danni reputazionali e di immagine.
Il Management aziendale si espone alla “culpa in vigilando” ed alla “colpa di organizzazione”!
Per il dipendente giudicato colpevole le sanzioni sono quelle previste dal Codice Penale.